Assicurazioni RCT Generale e verso Prestatori di Lavoro, RC Inquinamento, RC Prodotti

Le Assicurazioni RC, o Assicurazioni Responsabilità Civile, tutelano l’assicurato dal rischio di dover pagare, con il proprio patrimonio personale o aziendale, il risarcimento di danni arrecati a terzi.
Esistono varie tipologie di Assicurazioni RC:

  • Assicurazione RCT Generale o Assicurazione RC verso Terzi: tutela l’assicurato dai danni involontariamente causati a terzi nell’esercizio della propria attività;
  • Assicurazione RCO, o Assicurazione RC verso Prestatori d’Opera o Assicurazione RC verso Prestatori di Lavoro: tiene indenne l’azienda di quanto questa dovesse corrispondere al proprio prestatore d’opera per le conseguenze di un eventuale infortunio sul lavoro, tenendola altresì indenne dall’eventuale azione di rivalsa che dovesse spettare agli enti assistenziali, INAIL o INPS;
  • Assicurazione RC Inquinamento o per il Danno Ambientale: è una polizza destinata alle imprese, volta a coprire i danni ambientali da inquinamento causati da eventi accidentali. L’Assicurazione Responsabilità Civile Inquinamento risarcisce i danni causati a terzi di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile. La Polizza RC Inquinamento rimborsa inoltre le spese per gli interventi di bonifica esterni e interni allo stabilimento dell’assicurato, quelle di decontaminazione di beni sia di terzi che dell’assicurato all’interno dello stabilimento e quelle per gli interventi di ripristino del danno ambientale delle quali è obbligato a farsi carico. Fornisce infine assistenza immediata alle imprese in caso di emergenza ambientale;
  • Assicurazione RC Prodotti: tiene indenne il “produttore” (considerato tale non solo il fabbricante, ma anche l’assemblatore, l’importatore, il venditore o colui che apponga il proprio marchio sul prodotto fabbricato da altri) dei danni arrecati a terzi, persone o cose, da prodotto difettoso, ovvero un prodotto che, per un difetto di progettazione, di fabbricazione o anche solo per l’assenza o l’inadeguatezza delle istruzioni d’uso, non offra la sicurezza che da esso ci si attenda. La posizione in cui si trova il “produttore” è piuttosto gravosa, in quanto la sua responsabilità è sempre presunta, non dovendo provare, il danneggiato, la colpa del produttore, ma solo il danno che ha subito dal prodotto acquistato, il difetto dello stesso ed il nesso di causalità tra il danno ed il difetto riscontrato. L’’imprenditore è chiamato a sostenere i costi per il ritiro dal mercato dei prodotti distribuiti qualora difettosi e dai quali possa derivare un danno al consumatore.